Assicurazione vettoriale

Pur svolgendo la nostra attività con la massima cura e diligenza professionale, gli imprevisti vanno calcolati e può succedere che un pacco affidatoci per la spedizione possa essere smarrito.

Cosa succede in questo caso?
Esiste una responsabilità del vettore al quale abbiamo affidato la tua spedizione?

Nel momento in cui affidiamo una spedizione al vettore, egli diventa responsabile, nei nostri confronti e del cliente, per l'esecuzione del mandato ricevuto, perchè la responsabilità del vettore è espressamente disciplinata sia dalla legislazione nazionale e sia da alcune convenzioni internazionali.
L'assicurazione vettoriale rappresenta quindi una garanzia tacita, che trova applicazione anche senza espressa sottoscrizione delle parti ed è una assicurazione obbligatoria che ogni vettore (compresi quelli a cui noi affidiamo le tue spedizioni) è obbligato a sottoscrivere.

Ma quali sono i limiti ed i casi in cui opera questa garanzia? Come detto in precedenza, la legge nazionale e le varie convenzioni internazionali, indicano i limiti entro i quali il vettore è tenuto a risarcire il committente della spedizione, ogni qualvolta sia stabilita ed accertata la sua responsabilità.
Esistono varie convenzioni internazionali, ed ognuna di esse disciplina una determinata specie di trasporto, stabilendo, in ogni caso, un rimborso in base ai kg (chilogrammi) di merce che venga danneggiata e/o smarrita. Queste convenzioni stabiliscono l'ammontare dell'indennizzo utilizzando i DSP (diritti speciali di prelievo). In altri termini si può dire che i DSP rappresentano una particolare tipo di valuta utilizzata dal Fondo Monetario internazionale, ad oggi il cambio è il seguente: 1 DSP= 1,25 EURO.

Analizziamo più da vicino la normativa vigente e le varie convenzioni esistenti

Innanzitutto trova applicazione il decreto legislativo 286/2005, che si applica al trasporto stradale nazionale, il quale fissa il limite massimo di risarcimento ottenibile dal vettore in euro 1,00 per ogni chilogrammo di merce smarrita integralmente, o danneggiata.
È bene ricordare che i danni materiali visibili devono essere contestati al vettore al momento della consegna della merce, mentre per quelli occulti esiste un termine decadenziale di denuncia di otto giorni. Il diritto di reclamo si prescrive invece in un anno.
L'assicurazione vettoriale opera solo in presenza di idonea documentazione (fatture, ricevute) della merce danneggiata, che deve essere nuova ed imballata adeguatamente.
In tutti gli altri casi l'assicurazione vettoriale non è operativa.

Invece i trasporti stradali internazionali sono regolati dalla convenzione CMR (acronimo di Convention des Marchandises par Route); questa convenzione fissa in 8,33 DSP/kg il limite di indennizzo, a carico del vettore, per ogni chilogrammo di merce danneggiata e/o smarrita.
Anche in questo caso, per aver diritto al risarcimento, i danni materiali visibili devono essere contestati al momento della consegna, mentre per i vizi occulti il termine Ë di giorni sette dalla consegna, mentre líazione di rivalsa si prescrive sempre in un anno.

I trasporti via mare sono disciplinati dalla convenzione di Bruxelles, ed il limite di risarcimento viene fissato nei seguenti modi: 667,67 DSP per ogni collo, oppure in 2.00 DSP per kg di merce danneggiata o mancante. I due criteri sono alternativi, tra i due viene scelto quello più favorevole al cliente danneggiato.
I danni materiali visibili vanno denunciati al momento della consegna, mentre per quelli occulti il limite temporale scende a tre giorni; il diritto di rivalsa è previsto in un anno, a termine di decadenza.

I trasporti via aerea sono regolati dalla convenzione di Montreal che fissa il limite di rimborso in 19.00 DSP per ogni chilogrammo di merce danneggiata o andata smarrita.
L'utente può, con apposita dichiarazione da rendere all'atto della consegna della merce al vettore, e pagando una integrazione supplementare, indicare un diverso e maggiore valore della merce affidata al vettore; in questo caso quest'ultimo dovrà risarcire l'importo maggiore dichiarato, sino alla concorrenza della somma dichiarata dal mittente. I danni materiali visibili devono essere denunciati al momento della consegna, mentre per i danni occulti il termine è fissato in 14 giorni. L'azione di rivalsa è soggetta a termine decadenziale di due anni.

In conclusione, nell'affidarci una spedizione la nostra società si rivolge a vettori che accettano queste condizioni, previste dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali.
Ci corre l'obbligo però di sottolinearvi che, l'assicurazione vettoriale che opera in tutti i casi in cui la responsabilità della merce danneggiata e/o mancante sia attribuibile al vettore, prevede un risarcimento piuttosto basso. Pertanto quando la merce spedita ha un valore alto consigliamo all'utente di stipulare una copertura assicurativa idonea ed adeguata.
In ogni caso, per aver diritto ad un risarcimento bisogna conservare le fatture di acquisto e le ricevute e/o scontrini fiscali, comprovanti il valore della merce inserita nei pacchi.
La merce inserita nei pacchi deve essere uguale a quella dichiarata al momento della spedizione, ed in ogni caso, non si ha diritto ad alcun risarcimento nei casi in cui il cliente inserisca nei pacchi affidatici merce compresa nell'elenco degli oggetti vietati o proibiti.

Cosa fare in caso di smarrimento della merce affidata al vettore?

In tutti i casi in cui la merce affidata risulti smarrita o danneggiata dal vettore, vi invitiamo a contattare la nostra assistenza all'indirizzo email [email protected] che, ottenute le necessarie informazioni per l'istruzione della pratica, le trasmetterà al vettore, il quale effettuerà le necessarie ricerche e verifiche; laddove la merce risulti effettivamente smarrita, il vettore comunicherà, senza ritardi, il sinistro alla compagnia che lo copre per l'assicurazione vettoriale, riversando al nostro cliente il rimborso ottenuto a seguito della liquidazione del danno.